Assicurazione falsa? Non è più un reato

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A seguito la depenalizzazione del falso in scrittura privata, la Cassazione ha stabilito che falsificare l’assicurazione non è più un reato penale.

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Assicurazione falsa – l’intervento della Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 18908/2016, ha disposto che chi altera il contrassegno dell’assicurazione esposto sul parabrezza (che attualmente non è neppure obbligatorio esporre) non commette un reato penale poiché il fatto non è più previsto dalla legge come tale.

La sentenza di legittimità è stata emanata in seguito al ricorso di un uomo ritenuto nel merito colpevole per delitto di falso in scrittura privata perché aveva contraffatto il contrassegno del tagliando RC Auto.

All’imputato, dopo i dovuti accertamenti effettuati dalla Polizia locale, veniva ascritto il reato punito ai sensi dell‘art. 485 del Codice penale: falsità in scrittura privata.

Tuttavia, il recente D.Lgs del 15 gennaio 2016 ha disposto l’abrogazione del delitto in questione. Anziché scaturire un reato penale, l’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che soggiace una sanzione civile di natura pecuniaria, che va da euro duecento a dodicimila. Di conseguenza quindi, l’illecito penale previsto dall’articolo 485 è ora sostituito da un illecito civile.

Sulla base di ciò, la Cassazione ha quindi stabilito che falsificare l’assicurazione non comporta una sanzione penale ma solo una pecuniaria.