Sì alle Unioni Civili: Legge approvata!

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Le Unioni Civili sono legge: la Camera approva con 371 voti. Questo giorno entrerà a far parte della storia.

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Unioni Civili approvate – Italia, da oggi sei più unita

Oggi, 11 Maggio 2016, è un giorno destinato a rimanere nella storia. Da oggi infatti siamo un paese più unito, grazie alle Unioni Civili.

Con 371 voti favorevoli, la Camera ha approvato il DDL Cirinnà senza apportare nessuna modifica, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, al testo già approvato dal Senato lo scorso febbraio. Renzi dichiara: “Avete scritto la storia”.

Il testo però divide il paese e non tutti sembrerebbero essere soddisfatti di questo risultato. Il candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini, ha affermato di non aver “nulla contro il riconoscimento dei diritti civili” ma che se sarà sindaco non celebrerà le unioni gay.

Ma il testo è legge, e come tale deve essere rispettato e applicato. A ricordarlo è Maria Elena Boschi, replicando che “I sindaci devono applicare le leggi. Quindi, quando sarà pubblicata, mi auguro che i primi cittadini diano il buon esempio e la rispettino”.

 

Cosa prevede il testo

Unioni Civili

Innanzitutto viene istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli della Costituzione 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili) e 3 (eguaglianza sostanziale e formale) e reca la disciplina delle convivenze di fatto. Come il matrimonio, l’unione civile si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni e l’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.

Vita familiare

Le parti possono stabilire un cognome comune scelto tra i loro cognomi e anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma non c’è obbligo di fedeltà. Inoltre, entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni e concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Patrimonio

Esattamente come nel matrimonio,  il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversamente.  In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità previste dal codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.

Adozioni

Punto delicato riguarda le adozioni. Infatti le norme sulla stepchild adoption sono state rigettate, ma è stato stabilito che i singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, la possono concedere ai singoli casi concreti.

Rinvio alle normative sul matrimonio

In chiusura, per garantire piena tutela dei diritti tra le persone che contraggono l’unione civile, il testo rinvia alle normative sul matrimonio, stabilendo che tutte le disposizioni di legge e atti aventi forza di legge che si riferiscono al matrimonio e che contengono le parole “coniuge o coniugi”, si applicano anche tra le parti dell’unione civile dello stesso sesso, anche se non espressamente specificato. Ciò comporta l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme sul divorzio, ma non sara’ obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.